Art. 3.
(Formazione in omeopatia)

      1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire il corso di laurea in omeopatia nell'ambito delle classi di lauree universitarie. L'accesso al corso di laurea è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di studi universitari.
      2. La durata del corso di studi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia.
      3. Le materie di insegnamento fondamentali e complementari del corso di studi di cui al comma 1 sono indicate nel decreto di cui al medesimo comma 1.
      4. Al compimento del corso di studi di cui al comma 1 è rilasciato il diploma di laurea in omeopatia. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della

 

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libera pratica su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.